(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 22 aprile 1997) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Nozione di apprendista 1. Ai sensi della presente legge sono considerati apprendisti i giovani che: a) alla data della loro assunzione abbiano compiuto il quindicesimo e non superato il venticinquesimo anno di eta', fatte salve le deroghe previste da leggi nazionali o provinciali oppure dagli accordi di cui all'articolo 2, comma 6; b) siano occupati, in base ad un contratto scritto di apprendistato, presso un'azienda autorizzata alla formazione di apprendisti; c) imparino, mediante tirocinio aziendale integrato da regolare frequenza di scuola professionale, una professione fra quelle definite oggetto di rapporto di apprendistato ai sensi dell'articolo 2. 2. La prosecuzione di un rapporto di apprendistato temporaneamente interrotto e' consentita anche a chi abbia superato l'eta' massima ammessa, a condizione che l'interruzione non sia stata di durata superiore ad un anno.