(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Trentino-Alto Adige del 22 aprile 1997)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Nozione di apprendista
 
  1.  Ai  sensi  della  presente legge sono considerati apprendisti i
giovani che:
   a)  alla  data  della  loro   assunzione   abbiano   compiuto   il
quindicesimo  e  non  superato il venticinquesimo anno di eta', fatte
salve le deroghe previste da leggi  nazionali  o  provinciali  oppure
dagli accordi di cui all'articolo 2, comma 6;
   b)   siano   occupati,   in   base  ad  un  contratto  scritto  di
apprendistato,  presso  un'azienda  autorizzata  alla  formazione  di
apprendisti;
   c)  imparino,  mediante  tirocinio aziendale integrato da regolare
frequenza  di  scuola  professionale,  una  professione  fra   quelle
definite  oggetto di rapporto di apprendistato ai sensi dell'articolo
2.
  2. La prosecuzione di un rapporto di apprendistato  temporaneamente
interrotto  e'  consentita  anche a chi abbia superato l'eta' massima
ammessa, a condizione che l'interruzione  non  sia  stata  di  durata
superiore ad un anno.